Art. 3
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge ha per oggetto tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature che possono comportare l'esposizione di lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz.
      2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle apparecchiature di uso domestico e individuale, né ai casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Forze di polizia, alle Forze armate, ai servizi di protezione civile e di emergenza sanitaria tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.
      4. Gli apparati dei radioamatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, e successive modificazioni, sono disciplinati con appositi regolamenti delle regioni nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
      5. I sistemi di televisione mobile e gli ulteriori sistemi che comportano irradiazione

 

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verso dispositivi riceventi al fine di fornire un servizio di immagini sono disciplinati con appositi regolamenti delle regioni.